Il caso Danske Bank e la forza del whistleblowing
In Italia la questione ha trovato una sua compiuta regolamentazione con la legge 179 del 30 novembre 2017 con la quale, modificando la legge 231/2001 (sulla cosiddetta responsabilità penale delle imprese), è stato espressamente previsto l’obbligo per le società dotate di un modello organizzativo di prevedere uno o piu' canali che consentano al personale di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante nelle attivita' di gestione della segnalazione. In tale ambito si precisa poi che deve essere poi istituito almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita' del segnalante.
La stessa norma prevede poi il divieto per l’azienda di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e l’obbligo di prevedere, nel proprio sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonche' di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del whistleblower e'nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche' qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
Per le aziende è tempo di agire dotandosi delle adeguate procedure informatiche per il whistleblowing.