Mandati Fiduciari

Il mandato fiduciario è un contratto con il quale la società fiduciaria assume la legittimazione formale ad amministrare beni conferiti dal fiduciante.

Un incarico fiduciario può essere conferito a una società fiduciaria da una persona fisica o giuridica -di nazionalità italiana o estera- purché abbia capacità giuridica. Possono quindi essere fiducianti anche fondazioni, società semplici o trust.

Nelle sue varie declinazioni, il mandato fiduciario risponde con efficacia a molteplici esigenze di organizzazione patrimoniale, di ottimizzazione fiscale e di garanzia.

Quali tipi di mandato fiduciario possono essere sottoscritti presso Unione Fiduciaria?

Unione Fiduciaria offre i seguenti due schemi di mandato fiduciario:

Mandati fiduciari con intestazione

Questo tipo di mandato è offerto da Unione Fiduciaria per l’amministrazione fiduciaria di:

  • Partecipazioni in società di capitali di diritto italiano: Società per azioni (S.p.A.) o Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
  • Strumenti finanziari depositati presso intermediari esteri
  • Strumenti finanziari depositati presso intermediari italiani
  • Polizze assicurative italiane ed estere

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Mandati fiduciari senza intestazione

Questo tipo di mandato è offerto da Unione Fiduciaria per l’amministrazione fiduciaria di:

  • Partecipazioni in società di capitali estere
  • Immobili siti all’estero
  • Polizze assicurative estere

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Che il mandato fiduciario sia con intestazione o senza, la proprietà sostanziale dei beni amministrati resta sempre e comunque in capo al fiduciante, il quale mantiene il completo dominio sui propri attivi.

Quali vantaggi nella sottoscrizione di un mandato fiduciario con Unione Fiduciaria?

Nei casi in cui i beni amministrati siano conferiti in amministrazione fiduciaria con intestazione, l’intestazione formale degli attivi è in capo alla società fiduciaria. Da ciò consegue quindi un grado di riservatezza superiore nei confronti dei terzi non autorizzati all’accesso alle informazioni circa la proprietà sostanziale degli attivi amministrati.

Nel caso di attivi amministrati depositati o siti all’estero, come ad esempio:

  • asset bancabili depositati presso banche estere
  • gestioni patrimoniali presso banche estere
  • immobili siti all’estero
  • partecipazioni in società di capitali di diritto estero
  • polizze assicurative di diritto estero, etc.

il fiduciante è esentato dalla loro indicazione nel ‘quadro RW’ della propria dichiarazione dei redditi, ordinariamente prevista dalla disciplina sul cosiddetto ‘monitoraggio fiscale’ (applicata a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed enti equiparati) sugli investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria.

Laddove chiamata a farlo, la società fiduciaria applica e versa le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto fiduciario.
Ad esempio, nell’amministrare relazioni bancarie estere – o relazioni bancarie italiane la cui fiscalità sia delegata ad essa – la fiduciaria applica e versa all’Erario le ritenute sui redditi di capitale e/o sui redditi diversi generati dai portafogli finanziari amministrati.

Nell’ambito della propria attività di sostituzione di imposta, la società fiduciaria effettua una compensazione fra i guadagni in conto capitale generati (redditi diversi) ed eventuali pregresse minusvalenze realizzate.

Diversamente da quanto succede nella sostituzione di imposta operata dalle singole banche italiane -che applicano la fiscalità solo sui rapporti aperti presso di esse – la fiduciaria ha la rilevante particolarità di poter effettuare sotto il mandato di uno stesso fiduciante la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze anche quando queste sono state realizzate presso intermediari differenti (italiani o esteri che siano).

Unione Fiduciaria, con un’accurata e tempestiva contabilità dei saldi di minusvalenza, può quindi essere di significativo supporto ai fini dell’ottenimento di ottimizzazioni fiscali anche rilevanti, soprattutto nel caso di mandati fiduciari multi-depositaria.

È inoltre utile sapere che l’ottimizzazione in questione può essere estesa anche a eventuali plusvalenze da cessione di partecipazioni (qualificate e non) in società di capitali non quotate. In tale caso, in veste di sostituto di imposta nel regime del risparmio amministrato, la società fiduciaria può compensare le plusvalenze realizzate da vendite di partecipazioni societarie da essa amministrate con eventuali minusvalenze precedentemente realizzate (o caricate contabilmente) sotto mandato fiduciario.

In presenza di determinate e speciali esigenze tecniche, Unione Fiduciaria può essere chiamata ad assumere il ruolo di depositario terzo ed indipendente (o escrow agent).

In una tale fattispecie, liquidità e/o altre attività sono oggetto di un mandato fiduciario a garanzia conferito alla società fiduciaria che, nel proprio ruolo, ha il compito di consegnare tali attivi solo a predeterminati soggetti e/o di liberarli all’avverarsi di determinate condizioni.

Questa tipologia di utilizzo dei mandati fiduciari è molto spesso considerata un’alternativa più efficiente rispetto alla costituzione in pegno e trova applicazione in una molteplicità di ambiti, come le compravendite di partecipazioni societarie, il deposito in attesa di risoluzione di controversie, la garanzia su finanziamenti, la garanzia del pagamento di canoni di locazione, la garanzia del pagamento nell’ambito di contratti commerciali ed altri.

Il Fiduciante ha in ogni momento facoltà di contattare Unione Fiduciaria e istruirla per iscritto circa le transazioni da eseguire sugli attivi amministrati di propria pertinenza.

Nel caso dell’amministrazione di asset bancabili e laddove i contratti degli intermediari coinvolti la prevedano, Unione Fiduciaria permette l’utilizzo di una ‘procura amministrativa’ in virtù della quale il fiduciante può impartire ordini di compravendita di strumenti finanziari direttamente alla banca depositaria, con indubbi vantaggi in termini di agilità e rapidità operativa.

In ogni momento il fiduciante ha il diritto alla restituzione dei beni amministrati.

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