Mandati fiduciari con intestazione

L’intestazione fiduciaria è lo strumento giuridico che consente di trasferire la proprietà formale e l’amministrazione di beni da un soggetto, il Fiduciante, a una società, la fiduciaria. Nelle intestazioni fiduciarie la società fiduciaria opera in nome proprio ma per conto del Fiduciante, in capo al quale permane la proprietà sostanziale dei beni amministrati.

La società fiduciaria:

  • opera sui beni amministrati solo dietro istruzioni scritte del Fiduciante (o suo procuratore)
  • canalizza eventuali flussi finanziari in uscita e in entrata connessi ai beni amministrati
  • applica e versa, laddove previste, le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto fiduciario
  • effettua le previste comunicazioni all’Amministrazione finanziaria
  • svolge il proprio incarico di amministrazione solo in presenza di idonea provvista fondi da parte del Fiduciante

Quote o azioni di società di capitali di diritto italiano e prestiti obbligazionari

Quote o azioni di società di capitali di diritto italiano.

In nome della fiduciaria ma per conto del Fiduciante: intestazione di azioni di SpA o quote di Srl, sottoscrizione di aumenti di capitale, effettuazione e incasso rimborsi di finanziamenti soci.

In virtù del mandato fiduciario il Fiduciante ottiene privacy presso il Registro delle Imprese o libro soci.

Intestazione fiduciaria di prestiti obbligazionari.

Sottoscrizione in nome della fiduciaria ma per conto del Fiduciante di prestiti obbligazionari.

In virtù del mandato fiduciario il Fiduciante ottiene privacy presso la società emittente.

Strumenti finanziari, rapporti bancari, finanziari e assicurativi italiani ed esteri.

Sottoscrizione in nome della fiduciaria ma per conto del Fiduciante di fondi e/o di relazioni bancarie, gestioni individuali di portafogli finanziari, polizze assicurative.

Consolidato fiscale: nell’ambito dell’attività di sostituzione di imposta svolte dalla società fiduciaria, compensazione di plus/minusvalenze su portafogli finanziari detenuti presso intermediari diversi.

Esenzione dall’obbligo della compilazione del quadro RW (monitoraggio delle attività detenute all’estero) e quadri di reddito collegati della propria dichiarazione dei redditi, in relazione agli attivi finanziari depositati presso intermediari esteri e ai connessi flussi.

Esenzione dalla tassa di negoziazione svizzera.

Nel caso particolare di relazioni bancarie aperte in Svizzera, nell’operatività di trading su titoli soggetti alla locale tassa di negoziazione, il cliente di una fiduciaria statica italiana è esentato dal pagamento della propria quota (50%) della tassa, ovvero:

  • 1,5‰ ÷ 2 = 7,5 punti base per transazione su titoli il cui emittente sia svizzero;
  • 3,0‰ ÷ 2 = 15 punti base per transazione su titoli di emittenti non svizzeri.

Un ovvio beneficio per il cliente che detiene un deposito titoli svizzero per il tramite della fiduciaria, che è tanto più marcato quanto più è intensa la movimentazione dei titoli nel portafoglio. In taluni casi il risparmio può più che compensare i costi annui del mandato fiduciario.

Procura amministrativa.

Contrariamente alla maggior parte delle società fiduciarie italiane, Unione Fiduciaria conferisce ai propri clienti la procura amministrativa, ovvero una procura limitata (non sono permessi prelievi di liquidità) in forza della quale il fiduciante può impartire ordini di acquisto e vendita su strumenti finanziari direttamente alla banca depositaria.

La procura amministrativa incrementa in maniera significativa la fluidità operativa e la velocità di esecuzione, in quanto permette di evitare la tipica triangolazione procedurale “cliente-fiduciaria-banca” nel passaggio degli ordini.

Polizze assicurative estere

Sottoscrizione in nome della fiduciaria ma per conto del Fiduciante di polizze assicurative estere.

Canalizzazione dei flussi finanziari in uscita e in entrata connessi alla polizza.

Laddove previsti e previa provvista fondi, assolvimento di tutti gli obblighi di natura impositiva connessi alle polizze.

Esenzione dall’obbligo della compilazione del quadro RW (monitoraggio delle attività detenute all’estero) e quadri di reddito collegati della propria dichiarazione dei redditi, in relazione alle polizze assicurative e ai connessi flussi.

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